Nuove norme sulla sicurezza antincendio nel condominio

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5/2/2019 del decreto del ministero dell’Interno del 25/1/2019 — scrive Italia Oggi — sono state apportate modifiche all’allegato tecnico del precedente decreto ministeriale n. 246 del 16/5/1987 relativo alla sicurezza degli edifici di civile abitazione. Le nuove regole entreranno in vigore il prossimo 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni, mentre per gli edifici già esistenti è stato previsto un calendario maggiormente variegato. Per questi ultimi, infatti, entro il 6 maggio 2020 occorrerà procedere all’adozione di tutte le disposizioni antincendio e di quelle atte a garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza, mentre entro il 6 maggio del 2021 si dovrà provvedere all’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previsto solo per gli edifici con altezza superiore a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsto solo per gli edifici con altezza superiore a 80 metri). In questi casi la misura da considerare non è la semplice altezza del fabbricato, ma quella antincendio, secondo la definizione contenuta nel dm del 30/11/1983. Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, l’adeguamento ai nuovi obblighi andrà quindi comunicato al comando dei vigili del fuoco all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui al dpr n. 151/2011. La nuova norma tecnica — continua Italia Oggi — prevede quattro livelli di prestazione, ai quali corrispondono diversi adempimenti: livello zero per gli edifici di altezza compresa tra 12 e 14 metri; livello 1 per gli edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri; livello 2 per gli edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri e livello 3 per gli edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di mille occupanti. La regola tecnica prevede per ogni livello di prestazione compiti e funzioni per il responsabile dell’attività e gli occupanti, le misure da attuare in caso d’incendio e quelle antincendio preventive, nonché la pianificazione dell’emergenza e il centro di gestione dell’emergenza.

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